| Protezione Civile |
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Con la legge del 24 febbraio 1992, n.225 in Italia viene istituito il "Servizio nazionale della Protezione civile", coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto, come dice il primo articolo della legge, dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale. Al coordinamento del Servizio nazionale e alla promozione delle attività di protezione civile, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento della Protezione civile. La Protezione Civile è quindi un servizio, cioè un sistema di istituzioni, organi ed enti che operano in modo coordinato e coerente per un fine di pubblica utilità ossia la tutela della comunità dalle calamità naturali (frane, alluvioni, valanghe, terremoti…) e dalle catastrofi tecnologiche (incidenti industriali, ferroviari, aerei, su impianti a fune, su dighe…). 1. possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; 2. comportano, in ragione della loro natura ed estensione, l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; 3. debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari (calamità naturali, catastrofi o altri eventi rilevanti per intensità ed estensione). Il Servizio Nazionale della Protezione Civile è costituito dalle istituzioni, enti, organizzazioni impegnate nella tutela dell’integrità della vita dei cittadini, dei loro beni , delle città, dell’ambiente. I compiti affidati al servizio riguardano la previsione e la prevenzione delle calamità, il soccorso alle persone colpite, le attività per la ripresa delle normali condizioni di vita, la formazione degli operatori. Articoli più recenti:
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